1. Come va inteso e applicato l'obbligo di ritorno del conducente al luogo di residenza? Quali sono i rispettivi obblighi e diritti del datore di lavoro e del conducente?
(Articolo 8, paragrafo 8 bis)

L'obiettivo della misura è migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti nel trasporto su strada, evitando che trascorrano periodi eccessivamente lunghi su strada.
L'obbligo incombe all'impresa di trasporto di organizzare l'attività dei conducenti in modo tale che essi possano ritornare ("luogo di residenza") nell'arco di ogni periodo di tre o quattro settimane consecutive (a seconda del fatto che il conducente abbia avuto due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi).
L'articolo 8, paragrafo 8 bis, del regolamento fa riferimento a due possibili luoghi di rientro che devono essere offerti e organizzati dal datore di lavoro, ossia la sede di attività del datore di lavoro da cui il conducente dipende nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o il luogo di residenza del conducente quando quest'ultimo è diverso dal luogo di stabilimento del datore di lavoro.
Come indicato nel considerando (14) del regolamento, "[...] i conducenti sono liberi di scegliere dove trascorrere il periodo di riposo". Spetta al conducente scegliere tra le due opzioni offerte dal
datore di lavoro. Ciò implica che il conducente non può essere obbligato dal datore di lavoro a scegliere lo stabilimento del datore di lavoro come luogo di ritorno.Può sorgere un problema nel caso in cui il conducente non esprima una scelta tra queste due possibilità. In questo caso, il datore di lavoro può scegliere tra le due opzioni, in base a quanto ritenuto più conveniente. Le prove in questo contesto potrebbero comprendere un invito (ad esempio un'e-mail), rivolto al conducente ma non seguito, a scegliere tra il luogo di residenza o la sede delle attività dell'impresa.
Un'altra questione riguarda il luogo in cui il conducente trascorre il suo riposo. A tale riguardo, il regolamento non prescrive alcun luogo particolare e non vi può essere alcuna violazione del diritto dell'UE su tale base. Ciò detto, il datore di lavoro deve offrire le possibilità di rientro previste dal regolamento. La norma stabilisce un obbligo di natura organizzativa, associato all'obbligo di tenere i registri corrispondenti per i controlli da parte delle autorità competenti.
Se da un lato il conducente può scegliere il luogo di riposo, dall'altro non ha la possibilità di esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di organizzare il lavoro in modo da consentire il ritorno regolare al luogo di residenza. Tale obbligo rimane a carico dell'impresa di trasporto, a prescindere da ciò che il conducente dichiari e da come agisca in definitiva.
In sintesi, il datore di lavoro è tenuto a offrire al conducente la possibilità di ritornare al suo luogo di residenza o alla sede delle attività del datore di lavoro da cui il conducente dipende, attraverso un'organizzazione adeguata del lavoro. Tale organizzazione deve essere adottata attivamente, senza particolari richieste da parte del conducente. Per quanto riguarda il luogo concreto di riposo, spetta al conducente decidere in proposito e né il datore di lavoro né il conducente sono tenuti a conservare prove particolari in merito.
Ad esempio, un conducente polacco residente in Slovacchia e impiegato presso una società con sede in Polonia effettua operazioni di trasporto tra la Francia e la Spagna. Il datore di lavoro deve
offrire la scelta a tale conducente e organizzare il lavoro di conseguenza, in modo da consentirgli di ritornare regolarmente al luogo di residenza (Slovacchia) o alla sede di attività dell'impresa
(Polonia). Il conducente può tuttavia informare il datore di lavoro della sua decisione di prendere una pausa per recarsi in un altro luogo, ad esempio nel sud dell'Italia per una vacanza. Dopo la
pausa, il conducente passerà direttamente dal luogo in cui ha svolto il periodo di riposo in Italia al luogo in cui riprenderà il lavoro (Spagna o Francia).

2. In che modo l'impresa di trasporto deve dimostrare di aver organizzato il lavoro in modo tale che il conducente abbia la possibilità di ritornare nel luogo di residenza o alla sede di attività dell'impresa?
(Articolo 8, paragrafo 8 bis)

Le imprese di trasporto utilizzano le registrazioni tachigrafiche, i turni di servizio dei conducenti o altra documentazione per dimostrare il rispetto dell'obbligo di organizzare il ritorno del conducente (considerando 14 del regolamento (CE) n. 561/2006). Altri documenti attestanti che il datore di lavoro ha offerto al conducente una reale possibilità di ritornare nel luogo di residenza o alla sede di attività dell'impresa potrebbero includere, a titolo di esempio, biglietti o qualsiasi altra prova di altre modalità di viaggio (ad es. una prova che un conducente ha fatto ritorno al luogo di residenza con un minibus fornito da un datore di lavoro).
Le prove devono essere conservate nei locali dell'impresa ed essere presentate, su richiesta, dalle autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro o dalle autorità di controllo di qualsiasi altro Stato membro. Al conducente non dovrebbe essere richiesto di essere in possesso di tali prove, né di essere in grado di dimostrare il luogo in cui ha trascorso un periodo di riposo settimanale regolare o una pausa più lunga. Dopo aver effettuato un controllo su strada, le autorità di controllo potrebbero, ad esempio, decidere di chiedere informazioni supplementari sull'attività di un conducente alle autorità dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di trasporto su strada. Il regolamento (CE) n. 561/2006 e la direttiva 2006/22/CE prevedono che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nell'applicazione del regolamento e nel controllo della conformità al regolamento.
L'obbligo del datore di lavoro di consentire il ritorno regolare del conducente è di natura organizzativa, combinato con l'obbligo di tenere registri corrispondenti per i controlli da parte delle autorità competenti. Pertanto, una dichiarazione/rinuncia firmata da un conducente (ad es. nell'ambito di un contratto di lavoro o di una dichiarazione che rinuncia in anticipo al diritto di ritorno, ossia prima che il conducente riceva un'offerta dal datore di lavoro) che rinunci al suo diritto di scegliere il "luogo di residenza" non può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di offrire una reale possibilità di ritornare, né dall'obbligo di organizzare il lavoro di conseguenza.

3. Chi dovrebbe sostenere le spese di viaggio di un conducente per tornare alla sede di attività dell'impresa o al luogo di residenza?
(Articolo 8, paragrafo 8 bis)

Se un conducente conclude il suo periodo di lavoro in uno dei due luoghi di sua scelta previsti per il ritorno o in prossimità di uno di tali luoghi, il datore di lavoro non deve sostenere costi di viaggio supplementari.
Nel caso in cui il periodo di lavoro precedente il ritorno in uno dei due luoghi si concluda in un luogo distante dal luogo di ritorno scelto, l'obbligo del datore di lavoro di organizzare il ritorno dei conducenti comprende una responsabilità finanziaria per coprire le spese di viaggio. 
Qualora un conducente decida di non beneficiare dell'offerta del datore di lavoro di ritornare al suo luogo di residenza o alla sede di attività del datore di lavoro e decida di trascorrere il suo periodo di riposo in un altro luogo, le eventuali spese di viaggio da e verso tale luogo dovrebbero essere a carico del conducente.
Gli stessi principi si applicano ai conducenti che risiedono in un paese terzo e sono alle dipendenze della società stabilita nell'UE.

4. La disposizione è applicabile agli autotrasportatori autonomi? In che modo un autotrasportatore autonomo può dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di ritornare al luogo di residenza o alla sede di attività dell'impresa?
(Articolo 8, paragrafo 8 bis)

L'articolo 8, paragrafo 8 bis, si applica solo ai conducenti dipendenti. Il regolamento (CE) n. 561/2006 non definisce cosa si intenda per rapporto di lavoro. Tuttavia, in assenza di un riferimento al diritto nazionale, la nozione deve essere intesa come avente un significato autonomo basato su fattori oggettivi.
Per la sua interpretazione, si può trarre ispirazione dalla giurisprudenza relativa a situazioni analoghe (cfr. causa C-658/18, punti 88 e segg.; C-147/17, punti 41 e segg.; C-316/13, punti 27 e segg.). È quindi opportuno che la determinazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all’effettiva prestazione di lavoro e non basarsi sul modo in cui le parti descrivono il rapporto. Secondo la Corte, la qualità di lavoratore subordinato o meno deve essere determinata in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro in funzione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione.
Nello stesso senso, anche se la definizione di "autotrasportatore autonomo" contenuta nella direttiva 2002/15/CE non è di per sé applicabile nel contesto del regolamento (CE) n. 561/2006, si può tener conto anche di tale definizione. Un'attività svolta in qualità di "autotrasportatore autonomo" ai sensi di tale definizione non dovrebbe essere considerata all'origine di un rapporto di lavoro ai fini dell'articolo 8, paragrafo 8 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006.
I veri lavoratori autonomi non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 8 bis. Tuttavia, una persona, che è semplicemente dichiarata come lavoratore autonomo ma la cui situazione soddisfa le condizioni che caratterizzano un rapporto di lavoro con un'altra persona (fisica o giuridica), deve invece essere considerata un lavoratore subordinato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 8 bis, ed è pertanto coperta da tale disposizione.